Il Senato nel sistema bicamerale
Il sistema elettorale del Senato

La normativa vigente dopo la legge n. 270 del 2005

(Ultimo aggiornamento: aprile 2013)

Premessa - il sistema per la Camera

L'articolo 27 del Testo Unico per le elezioni del Senato contiene una clausola generale di rinvio alle norme elettorali relative alla Camera, che si applicano in tutti i casi in cui non vi siano specifiche disposizioni per il Senato. Pertanto di seguito saranno richiamate le norme vigenti per la Camera segnalando se si applichino anche al Senato, ovvero dando conto della diversa disciplina eventualmente prevista per quest'ultimo.

Secondo la legge vigente, tutti i seggi della Camera dei deputati - ad esclusione dei dodici deputati spettanti alla Circoscrizione Estero - sono assegnati in ambito nazionale secondo una ripartizione proporzionale tra liste di candidati concorrenti basata sul metodo del quoziente naturale e dei più alti resti (lo stesso in vigore prima della riforma del 1993). La scheda è unica e il voto è espresso per una delle liste cosiddette bloccate, senza cioè possibilità di indicare voti di preferenza per uno dei candidati.

Ineleggibilità (Camera e Senato)

Fino alla riforma del 2005, le cause di ineleggibilità venivano meno se le relative funzioni fossero cessate 180 giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio della legislatura oppure se, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, le funzioni fossero cessate entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento. Ora, dopo la legge di riforma del 2005, le norme relative all'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere si applicano solo per lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati (e del Senato, per la norma di rinvio) che anticipi la naturale scadenza del quinquennio di oltre 120 giorni. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013 e nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura (caso che si è effettivamente verificato in tali elezioni), il D.L. n. 223 del 2012 ha stabilito che le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento. Restano pertanto escluse le ipotesi di scioglimento c.d. tecnico o comunque intervenuto nell'ultimo scorcio della legislatura.

Secondo l'articolo 7, commi 1 e 2, del T.U. Camera (e, per il generale rinvio, anche al Senato) sono ineleggibili: 1) i presidenti delle Giunte provinciali; 2) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 3) il capo e il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; 4) i capi di Gabinetto dei Ministri; i Rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie (prima, commissari di Governo), i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato (nella circoscrizione del loro comando territoriale).

L'articolo 8 del testo unico statuisce la ineleggibilità a carico dei magistrati nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali sono stati assegnati nel periodo precedente alle elezioni, mentre l'articolo 9 riguarda coloro che abbiano rapporti con Governi stranieri. L'articolo 10 del testo unico, infine, concerne l'ineleggibilità di coloro che siano titolari in proprio di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato: i soggetti titolari in proprio o legali rappresentanti di società o di imprese private titolari di contratti di opere o di somministrazioni, di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese private sussidiate dallo Stato in modo continuativo; i relativi consulenti legali e amministrativi.

Non sono, inoltre, eleggibili il direttore amministrativo e il direttore sanitario di un'azienda sanitaria locale, salvo che cessino dalle loro funzioni 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura (o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro i setti giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento) e, comunque, mai nelle circoscrizioni nelle quali sia ricompreso il territorio della ASL presso la quale abbiano esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura (D.Lgs. 502/1992, art. 3, comma 9).

Non sono infine eleggibili i giudici costituzionali (L. 87/1957, art. 7, comma 5).

La legge n. 175 del 2010 ha poi introdotto fattispecie di ineleggibilità connesse alla condanna all'interdizione dei pubblici uffici per violazione del divieto di svolgimento di attività di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Di recente e` stato introdotto a livello di elezioni politiche nazionali ed europee l'istituto della incandidabilita. Il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 prevede l'incandidabilita` alle cariche di deputato e di senatore a seguito di condanna definitiva alla pena della reclusione superiore a due anni per uno dei delitti c.d. distrettuali (cioè di maggiore allarme sociale), dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e di ulteriori delitti la cui pena edittale massima è non inferiore ai quattro anni di reclusione.

Indicazione del capo della coalizione e deposito del programma elettorale (Camera e Senato)

Il novellato articolo 14-bis nel T.U. Camera, applicabile anche per il Senato ai sensi del rinvio di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, obbliga tutti i partiti o gruppi politici organizzati che intendano candidarsi a governare a depositare, contestualmente al contrassegno, il proprio programma elettorale e ad indicare il capo della forza politica o, nel caso di partiti o gruppi politici collegati in coalizione, il capo unico della coalizione. Il testo specifica espressamente (comma 3 dell'articolo 14-bis) che tale indicazione non pregiudica le prerogative del Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione in materia di designazione e nomina del Presidente del Consiglio. Viceversa, la legge non precisa nulla rispetto al contenuto del programma elettorale, né prescrive alcuna forma di pubblicità; tuttavia, per la prima volta tale documento assume rilievo formale nel procedimento elettorale.

Presentazione di contrassegni e candidature con sottoscrizioni (Camera e Senato)

Per quanto riguarda le sottoscrizioni per la presentazione delle liste, sono esentati i partiti o le formazioni politiche costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura precedente, i partiti o le formazioni politiche che dichiarano il collegamento con almeno due tra i partiti o le formazioni politiche con le suddette caratteristiche e i partiti o le formazioni politiche rappresentativi di minoranze linguistiche con almeno un seggio conseguito alle precedenti elezioni.

Limitatamente alle elezioni del 2013, e nel caso in cui il decreto di scioglimento anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura, il D.L. n. 223 del 2012 ha ridotto ad un quarto il numero delle sottoscrizioni necessarie ai fini della presentazione delle candidature, sia per la Camera che per il Senato.

Se non è previsto l'esonero, la riforma elettorale ha specificato il numero di sottoscrizioni da parte degli elettori e le modalità di autenticazione per la presentazione delle liste di candidati, in rapporto alla densità di popolazione dei Comuni delle circoscrizioni (articolo 18-bis nel T.U. Camera).

Non è più previsto un limite di inserimento dello stesso candidato in liste di diverse circoscrizioni, purché con il medesimo contrassegno (candidature multiple), mentre permane il divieto di candidarsi contemporaneamente alla Camera e al Senato.

Alla Camera: soglie di sbarramento e modalità per la ripartizione dei seggi

La riforma elettorale del 2005 ha introdotto un articolato sistema di sbarramenti alla ripartizione proporzionale dei seggi della Camera dei deputati.

Innanzi tutto, accedono a tale ripartizione le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale il 10 per cento dei voti validi, purché almeno una tra le liste collegate superi sul piano nazionale il 2 per cento dei voti validi oppure sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute (se la circoscrizione rientra in una Regione a statuto speciale con particolare tutela delle stesse). All'interno delle stesse coalizioni, peraltro, sono ammesse al riparto dei seggi solo le liste che rispondono ai suddetti criteri o quella qualificabile come migliore lista sotto soglia, avendo ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra le liste che non hanno raggiunto il 2 per cento.

Accedono inoltre alla ripartizione le singole liste non coalizzate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella circoscrizione, oppure quelle che, pur facendo parte di una coalizione che non ha raggiunto la soglia del 10 per cento, abbiano tali requisiti.

Pertanto, l'Ufficio elettorale nazionale individua in primo luogo la cifra elettorale nazionale di lista (sommando i voti ottenuti dalle liste con il medesimo contrassegno nelle varie circoscrizioni) e la cifra elettorale nazionale di coalizione (sommando le cifre elettorali nazionali delle liste appartenenti a ciascuna coalizione).

Verificato il superamento della soglia di sbarramento per le coalizioni o le singole liste, l'Ufficio elettorale nazionale effettua il riparto dei seggi nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti: divide la somma delle cifre elettorali nazionali, sia delle coalizioni sia delle singole liste, per il numero dei seggi (617, totale dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, esclusa la Valle d'Aosta) e ottiene così il quoziente elettorale nazionale (non tenendo conto delle eventuali parti frazionarie del quoziente); divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione o singola lista per tale quoziente, stabilendo il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti o, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale. Peraltro, poiché i seggi sono assegnati alla coalizione in base alla sua complessiva cifra elettorale, i voti delle liste minori che non superano lo sbarramento del 2 per cento, i quali non vengono sterilizzati ai fini del riparto, avvantaggeranno le liste della coalizione che superano tale sbarramento.

L'Ufficio elettorale nazionale ha poi il compito di procedere al riparto dei seggi all'interno di ciascuna coalizione tra le liste che abbiano raggiunto la soglia del 2 per cento dei voti validi, quelle sotto soglia ma rappresentative di minoranze linguistiche e quella qualificabile come migliore lista sotto soglia (nell'ambito di ciascuna coalizione). Anche in questo caso viene applicato il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti. All'interno di ciascuna circoscrizione sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella stessa secondo l'ordine di presentazione. È prevista una procedura particolare nel caso di esaurimento dei candidati di una lista di una circoscrizione, con possibile ricorso a candidati della stessa lista presente in altre circoscrizioni.

Alla Camera: il premio di maggioranza

Se la coalizione (o la singola lista) che ha ottenuto il maggior numero di voti validi in ambito nazionale non raggiunge la quota di 340 seggi (pari a circa il 55 per cento del totale), si applicano le disposizioni relative al premio di maggioranza. L'Ufficio elettorale centrale assegna cioè alla coalizione (o alla lista) la differenza tra i seggi ottenuti in base ai voti e quelli necessari per raggiungere la quota 340; per effettuare tale calcolo si considera il risultato elettorale complessivamente conseguito dalla coalizione, comprendendo anche i voti delle liste che ne fanno parte ma che non possono accedere al riparto.

I restanti 277 seggi (risultanti dalla sottrazione ai 630 complessivi dei 340 seggi, dei 12 della circoscrizione Estero e di quello della Regione Val d'Aosta) sono ripartiti proporzionalmente fra le altre coalizioni o le altre singole liste, secondo il metodo dei quozienti naturali e dei più alti resti.

A differenza della legge del 1953, non è prevista una soglia minima di consenso elettorale per ottenere il premio di maggioranza (come problematicamente rimarcato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 2008, in sede di giudizio di ammissibilità di referendum); pertanto il premio spetta in ogni caso alla coalizione (o alla lista singola) che abbia ottenuto anche un solo voto più degli altri competitori, quale che sia la percentuale di consensi conseguita. Conseguentemente l'entità del premio può variare in modo consistente in relazione al numero e all'ampiezza delle coalizioni e più in generale alle caratteristiche del quadro politico, con la possibilità di disallineare (come accade con i sistemi maggioritari) il rapporto tra i voti conseguiti e i seggi ottenuti.

Al Senato: le specificità. L'elezione a base regionale. Le soglie e il premio

Premesso che le modalità di elezione del Senato sono analoghe a quelle concernenti la Camera dei deputati, in virtù del ricordato rinvio alle relative disposizioni disposto dal T.U. Senato, la principale differenza è riconducibile al rispetto del principio costituzionale secondo cui il Senato è eletto su base regionale (art.57, primo comma). Fatti salvi i seggi spettanti ai 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero, la legge elettorale del 2005 prevede dunque che i seggi elettivi del Senato siano assegnati a liste di candidati concorrenti nelle singole circoscrizioni regionali, mediante riparto proporzionale e eventuale attribuzione di un premio di maggioranza regionale. Per le Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise sono previste discipline differenziate.

Per la presentazione dei contrassegni e delle candidature nonché per l'autenticazione delle sottoscrizioni, opera il citato specifico rinvio alla normativa del T.U. della Camera dei deputati, le cui norme in tema di indicazione del capo unico della coalizione o di capo della forza politica agiscono tuttavia in ambito nazionale e non - come per il Senato - su base regionale.

Per gli esoneri dalle sottoscrizioni la disciplina è identica a quella per la Camera dei deputati, ma la normativa dà indicazioni quantitative diverse per le forze politiche non esonerate.

Quanto alla ripartizione dei seggi all'interno delle circoscrizioni, viene adottato il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti. Come alla Camera, i seggi spettano ai candidati della lista assegnataria secondo l'ordine di presentazione: è la cd. lista bloccata.

Anche per il Senato è previsto un articolato sistema di soglie di sbarramento - applicato però su base regionale e non nazionale - per le coalizioni e le singole liste collegate e per le liste non coalizzate. Sono ammesse al riparto: 1) le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito il 3 per cento; 2) le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi; 3) le singole liste facenti parte di coalizioni ''sotto soglia'' ma che abbiano ottenuto sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti espressi.

Nella disciplina degli sbarramenti non sono previste norme specifiche a tutela delle minoranze linguistiche, a differenza del T.U. Camera.

Inoltre, all'interno delle coalizioni sono ammesse al riparto solo le singole liste collegate che abbiano conseguito a livello regionale almeno il 3 per cento dei voti validi, secondo quanto regolato, rispettivamente, al comma 3 e al comma 6 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 533 del 1993: la diversa formulazione letterale dei due commi (applicabili rispettivamente alle regioni in cui non è scattato ovvero è scattato il premio di maggioranza) non ha giustificato diverse conclusioni tra le due fattispecie, secondo le determinazioni assunte dagli Uffici elettorali circoscrizionali e dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato il 21 gennaio 2008. Il riparto è effettuato con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti.

Il premio di coalizione (o di lista) regionale è volto ad assicurare almeno il 55 per cento dei seggi regionali alla coalizione (o alla lista) che abbia ottenuto più voti. Come per la Camera, non è richiesto il raggiungimento di una soglia minima di consenso elettorale per ottenere il premio. Si noti che il sistema - a differenza di quello valevole per la Camera - non assicura di per sé la maggioranza assoluta dei seggi dell'Assemblea del Senato alla coalizione (o lista) che abbia conseguito più voti sul piano nazionale. Infatti sul risultato finale influisce la sommatoria dei premi di maggioranza, per come assegnati nelle singole regioni.

Senato: ulteriori specificità per talune Regioni

Il meccanismo del premio di maggioranza non si applica nella Regione Molise, poiché l'attribuzione dei due seggi senatoriali ad essa spettanti secondo l'articolo 57 della Costituzione avviene sulla base di un sistema proporzionale (col metodo dei quozienti naturali e dei più alti resti), senza correttivo maggioritario.

Anche per le Regioni Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige è previsto un sistema particolare. La prima (dove ex articolo 57 della Costituzione viene eletto un solo senatore) è costituita in unico collegio elettorale uninominale: viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (in caso di parità prevale il candidato più anziano). La seconda è suddivisa in 6 collegi uninominali, ove vengono eletti altrettanti senatori. Alla Regione spetta inoltre un ulteriore seggio, che viene assegnato mediante recupero proporzionale. Per quanto riguarda i collegi uninominali, oltre a valere, in quanto applicabili, le disposizioni generali per l'elezione dei senatori, è previsto, a pena di nullità dell'elezione, che nessun candidato possa accettare la candidatura in più di un collegio; anche in questo caso viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (in caso di parità prevale il candidato più anziano). Il nuovo articolo 21-bis del T.U. Senato stabilisce poi una procedura particolare per l'assegnazione del seggio proporzionale, basata sul metodo d'Hondt e sullo scorporo dei voti già conteggiati per i candidati eletti in ragione maggioritaria.

Circoscrizione estero (Camera e Senato)

L'elezione nell'ambito della circoscrizione Estero continua ad essere disciplinata dalla legge n. 459 del 2001, in quanto la riforma elettorale del 2005 ha mutato solo il sistema per l'elezione dei parlamentari sul territorio nazionale.

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